IL TRIBUNALE
    Vista l'istanza di riesame  presentata  dal  dott.  proc.  Danillo
 Taschin  nell'interesse  di  Dona'  Walter  e  da Dona' Walter stesso
 avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal  g.i.p.  presso
 il tribunale di Venezia in data 26 maggio 1993 nei confronti di Dona'
 Fausto,  indagato nel proc. pen. n. 1068 r.g.n.r. per il reato di cui
 all'art.    12-quinquies,  secondo  comma,  del  d.l.  n.   306/1992
 convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 356/1992, modificato
 dal d.l. n.  14/1993;
    Letti gli atti del procedimento sulla  base  dei  quali  e'  stato
 disposto il provvedimento suddetto;
    Sentito il difensore;
    Rilevato  che  il  g.i.p.  ha  disposto  il  sequestro  preventivo
 dell'autovettura Volkswagen Golf Rallye targata VE 817335 (oltre  che
 di  una  villa) su richiesta della procura della Repubblica presso il
 tribunale di Venezia (direzione  distrettuale  antimafia)  la  quale,
 sulla  base  delle  indagini  svolte  tramite il nucleo operativo dei
 carabinieri e la guardia di finanza, ritiene che il Dona' Fausto  sia
 titolare  o  abbia  comunque  la disponibilita', anche per interposta
 persona,  dei  beni  suddetti,  da  considerarsi   ingiustificata   e
 sproporzionata  rispetto al reddito dichiarato ai fini delle ii.dd. e
 all'attivita' economica svolta,  configurando,  cosi',  a  carico  di
 Dona'  Fausto  il  reato di cui all'art. 12-quinquies, secondo comma,
 citato;
                             O S S E R V A
    Gli istanti adducono la  nullita'  del  provvedimento  per  omessa
 notifica  dello  stesso a Dona' Walter, intestatario dell'autovettura
 di  cui  sopra:  a  quest'ultimo  e'  stata   notificata   unicamente
 l'ordinanza del tribunale di Venezia del 24 maggio 1993 che disponeva
 il  dissequestro  dell'autovettura  (previa  revoca  del  decreto del
 sequestro probatorio del p.m.) e,  contestualmente,  nel  verbale  di
 detta  notifica,  vi era l'indicazione che il bene non poteva tornare
 nella disponibilita' materiale dell'avente diritto in quanto  gravato
 del sequestro preventivo oggetto del presente riesame.
    La lagnanza non e' fondata e non puo', quindi, essere accolta.
    Non  vi  e',  infatti, alcuna norma che sancisca la sanzione della
 nullita' del decreto di sequestro per omessa  notifica  del  medesimo
 alla  persona  alla quale le cose sono state sequestrate. Si ritiene,
 pertanto, che l'assenza della  notificazione  del  provvedimento  non
 possa  risolversi  in  una causa di nullita' del decreto medesimo, in
 quanto, proprio per la  finalita'  di  tale  notificazione,  diretta,
 appunto  a permettere l'impugnazione del provvedimento notificato, la
 sua mancanza puo' essere dedotta soltanto per sostenere che i termini
 per proporre l'istanza di riesame non sono  ancora  decorsi  (poiche'
 questi  decorrono  dalla esecuzione dell'atto o dalla diversa data di
 cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza; art. 324,  comma  primo,
 del  c.p.p.), ma non anche per ottenere una pronunzia di annullamento
 dell'atto medesimo.
    Orbene, nel caso di  specie,  non  solo  il  Dona'  Walter  si  e'
 avvalso,  per  la  proposizione  dell'istanza  di  riesame, di quella
 facolta' al cui esercizio l'atto omesso (la  notificazione,  appunto)
 era preordinato, ma ha anche proposto i motivi di riesame riguardanti
 il  merito  del  provvedimento  gravato  con cio' dimostrando di aver
 avuto comunque conoscenza dell'avvenuto sequestro e dei suoi motivi.
   Sgombrato, dunque, il campo dalla questione di  nullita'  sollevata
 dal  difensore  e  dal  suo  assistito,  ritiene questo tribunale che
 pregiudiziale al  controllo  nel  merito  del  decreto  di  sequestro
 preventivo  gravato  e'  l'indagine  relativa  alla costituzionalita'
 dell'art.  12-quinquies,  secondo  comma,  questione  peraltro   gia'
 dichiarata  non  manifestamente  infondata da questo stesso tribunale
 con  precedenti  ordinanze  e  che,  percio',  ad  avviso  di  questo
 collegio,   deve   essere  sollevata  d'ufficio  anche  nel  presente
 procedimento per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della
 Costituzione.
    Presupposto del reato di cui all'art. 12-quinquies, secondo comma,
 e', infatti, la pendenza di un procedimento penale  per  una  o  piu'
 delle  ipotesi  tassativamente  indicate  o  di  un  procedimento per
 l'applicazione di una misura di prevenzione.
    Come gia rilevato nelle precedenti ordinanze, la mera  sussistenza
 di  un  procedimento  penale  pendente  e,  quindi,  l'assenza  di un
 accertamento   definitivo   di   responsabilita',   richiesta   quale
 presupposto   di  fattispecie  penalmente  rilevante,  configura  una
 violazione del principio di presunzione di non  colpevolezza  sancito
 dall'art.  27, secondo comma, della Costituzione. Si tratta, infatti,
 di un presupposto di per se' provvisorio e di  natura  procedimentale
 che  prescinde totalmente da una sentenza di condanna irrevocabile e,
 quindi, da una situazione giudizialmente definitiva.
    Ulteriore motivo di contrasto, oltre  che  con  l'art.  27,  comma
 secondo,  anche con l'art. 3 della Costituzione, si ravvisa nel fatto
 che la formulazione dell'art. 12-quinquies e, quindi,  anche  l'esito
 del   procedimento   istaurato   per  tale  imputazione,  prescindono
 dall'esito del procedimento penale relativo al reato presupposto  con
 la  conseguenza  che  in  violazione  del  principio  di uguaglianza,
 vengono  sottoposte  alla   medesima   sanzione   penale   situazioni
 completamente  diverse  tra  loro  e,  cioe',  quella  di  chi  venga
 successivamente assolto per il reato presupposto  e  quella  di  chi,
 invece, per tale reato venga condannato.
    L'art.  12-quinquies  e'  censurabile,  pero',  anche  sotto altro
 aspetto e per  contrasto  col  principio  di  ragionevolezza.  Questa
 norma,  infatti,  crea  disparita' di trattamento tra soggetti che si
 trovano in situazioni sostanzialmente analoghe avendo,  cioe',  tutti
 la  disponibilita'  di beni sproporzionata al reddito e all'attivita'
 economica svolta e di  cui  non  sanno  dare  prova  della  legittima
 provenienza,  ma  taluni  risultino  essere sottoposti a procedimento
 penale per determinati reati e sono,  dunque,  perseguibili  ex  art.
 12-quinquies,  mentre  gli  altri  non  abbiano tali pendenze e sono,
 pertanto, immuni da sanzione penale in base alla norma citata.
    Ritenuta, percio', la non manifesta infondatezza  della  questione
 di  legittimita'  costituzionale e la sua rilevanza giacche' la norma
 oggetto del giudizio di costituzionalita' costituisce  il  fondamento
 della  misura cautelare che deve essere sottoposta a riesame da parte
 di questo tribunale.
    Rilevato, pertanto, che il presente procedimento di  riesame  deve
 essere  obbligatoriamente  sospeso  come  disposto dall'art. 23 della
 legge n. 87/1953 e che tale  sospensione  e  applicabile  anche  alla
 procedura  di  riesame  come gia' ritenuto dalla suprema Corte con le
 sentenze 3 luglio  1992,  prima  sezione,  e  7  luglio  1992,  sesta
 sezione;
    Considerato  che  tale sospensione riguarda evidentemente anche il
 termine per la decisione previsto  dall'art.  309,  nono  comma,  del
 c.p.p. e cio' per il disposto di cui all'art. 173, secondo comma, del
 c.p.p.;